Cassazione civile, sezione prima, sentenza n.2043 del 27/01/2017 [Leggi provvedimento]
Redatto dall’ Avv. Franco Pizzabiocca
La Cassazione, con la sentenza n. 2043 del 27 gennaio 2017, definisce in modo conforme alla giurisprudenza maggioritaria, il problema relativo alle esecuzioni immobiliari in caso di esistenza di trust.
Nello specifico, il creditore procedente aveva impugnato la sentenza di conferma della chiusura anticipata “di ufficio” del processo esecutivo avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust “sul rilievo dell’inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito, siccome notificato al trust in persona del trustee e non invece a quest’ultimo”.
In seguito alla chiusura anticipata, il creditore procedente proponeva opposizione con particolare riferimento a:
- l’ufficiosità del rilievo (il giudice, stando alla tesi del creditore procedente, non avrebbe potuto chiudere d’ufficio e anticipatamente la procedura);
- l’identificazione del soggetto in concreto esecutato (il trust in persone del trustee);
- la soggettività del trust anche solo ai fini della sua assoggettabilità ad azione esecutiva.
La Suprema Corte ha, in premessa, precisato che il giudice dell’esecuzione correttamente ha affrontato “di ufficio” la tematica dell’esistenza giuridica del soggetto esecutato ed ha tratto, dalla conclusione della sua inesistenza, la conseguenza della non proseguibilità del processo esecutivo.
Il trust viene definito dalla giurisprudenza non già quale ente dotato di personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee, che è dunque l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.
Ne consegue che il trust non possa essere titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi. Pertanto, i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee, perfino a prescindere dall’espressa spendita di tale qualità.
Al contrario “un pignoramento che colpisca beni che si prospettano nella – formale e separata – titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che – soprattutto e per quanto rileva ai fini della proseguibilità del relativo processo esecutivo – di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti) dei medesimi”.
Pertanto, conclude la Corte, “correttamente la gravata sentenza ha escluso la validità del pignoramento eseguito nei confronti del trust anziché del trustee”.