Cassazione civile, sezione sentenza n.9318 del 09/05/2016 [Leggi provvedimento]
Redatto dal Dott. Gianpaolo Mormile
In tema di contratto preliminare avente ad oggetto la stipula di un futuro contratto di trasferimento di un immobile abusivo, può dirsi ad oggi affermata la sua ammissibilità.
Gli ermellini, con la sentenza 9318/2016, ammettono la stipula di un contratto preliminare, in forza del quale è previsto il futuro trasferimento di un immobile, che presenta caratteri abusivi all’atto della stipula del preliminare.
In primo luogo il giudice di legittimità sostiene che l’incommerciabilità dell’immobile abusivo è relativa agli atti traslativi, quale il definitivo, e non ai contratti aventi efficacia meramente obbligatoria, come il preliminare.
Pertanto per addivenire alla stipula del definitivo, con la relativa commerciabilità del bene, deve essere previsto nel contratto preliminare l’eliminazione dell’abuso, ostativo della commerciabilità dell’immobile entro il termine previsto per la stipula del contratto definitivo.
Seguendo questi criteri direttivi è possibile stipulare un contratto preliminare per la vendita di un immobile abusivo, sempreché questo abuso non sia del tutto insanabile o meglio ancora insuperabile.
Inoltre la Suprema Corte prevede che è ben possibile addivenire ad una sentenza ex 2932 c.c., potendo il promittente venditore rilasciare in sede processuale le relative dichiarazioni in tema di urbanistica ed edilizia.
Pertanto solo qualora l’immobile presentasse ancora caratteri abusivi, allora questi saranno ostativi per la stipula del contratto definitivo, ritenendo che non possa nemmeno addivenire alla sentenza ex 2932 c.c. poiché l’immobile è incommerciabile.