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Tribunale di Vicenza, ordinanza del 08/02/2018 [Leggi la sentenza]
Redatto dal dott. Gabriele Marasco
Nel caso di cessione di azienda, la responsabilità civile da fatto illecito della cedente si trasmette alla cessionaria, in mancanza di specifica disposizione di legge, solo se i relativi debiti risultano iscritti nei libri contabili obbligatori.
Nel corso di un procedimento a carico di un istituto bancario, i soci della banca, costituitisi parti civili, essendo medio tempore intervenuto contratto di cessione di azienda, hanno richiesto al GUP del Tribunale di Vicenza, davanti al quale pendeva il procedimento de qua, la citazione quale responsabile civile dell’istituto di credito cessionario, ritenendo che, a seguito della menzionata cessione, si fosse trasferita al cessionario anche la responsabilità civile del cedente (o, per lo meno, i due istituti fossero responsabili in solido).
Con ordinanza del 08.02.2018, il GUP ha rigettato la richiesta delle parti civili, sul rilievo che, com’è noto, per poter ipotizzare che del fatto illecito possa rispondere nel processo penale, quale responsabile civile, un soggetto diverso dal suo autore, è necessario che la fonte dell’obbligo sia posta direttamente dalla legge, mentre tale possibilità è esclusa se la suddetta responsabilità abbia fonte meramente contrattuale.
Avendo riguardo alle disposizioni codicistiche, trattandosi di debito da fatto illecito, la norma di riferimento è l’art. 2560 c.c., in base alla quale l’azienda cessionaria risponde dei debiti suddetti solo se questi ultimi risultano iscritti nei libri contabili obbligatori. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, inoltre, tale iscrizione rileverebbe come elemento costitutivo della responsabilità del cessionario.
Nel caso di specie, non risulta che il debito risarcitorio nei confronti delle parti civili fosse stato iscritto come tale nei libri contabili obbligatori della banca ceduta, pertanto deve escludersi che l‘obbligazione risarcitoria facente capo al cedente quale responsabile civile per i danni cagionati da reati ipotizzati a carico dei suoi dirigenti o dipendenti si sia trasferita in capo al cessionario.