Tribunale di Torino, sezione fallimentare, decreto del 24/01/2017 [Leggi il provvedimento]
Redatto dalla dott.ssa Sabrina Mazzocca
Durante il periodo di concordato con riserva e fino alla omologazione è vietato il pagamento dell’attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato preventivo.
Il decreto del Tribunale torinese, nell’ammettere la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161 della legge fallimentare, sancisce l’obbligo in capo alla stessa di non procedere al pagamento dell’attestatore e dei professionisti che, a qualunque titolo, hanno prestato la propria opera nella redazione della domanda di concordato prima che sia intervenuta l’omologazione.
Il divieto è agevolmente comprensibile anche alla luce di un orientamento giurisprudenziale, ormai pacifico, secondo cui i crediti vantati da tali soggetti possono rientrare nella previsione di cui all’art. 111 comma 2 l. fall. solo nel caso in cui l’attività da essi svolta abbia condotto all’omologazione della proposta di concordato.
Difatti la norma richiamata sancisce la prededucibilità di quei crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, evidenziando in tal modo il vincolo teleologico che deve necessariamente sussistere tra la prestazione d’opera – strumentale all’interesse della massa dei creditori – e il vittorioso esperimento della procedura.
Tuttavia, la giurisprudenza appare concorde nel ritenere che i crediti vantati dall’attestatore e dai professionisti che intervengono nella procedura siano ugualmente prededucibili ove la mancata omologazione sia la conseguenza di una scelta dei creditori (Tribunale di Rovigo, 12 dicembre 2013).